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Aste per le spiagge, il Tar frena il Comune: procedura da rifare

Castellaneta Marina Castellaneta Marina

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha azzerato le procedure di gara con cui il Comune di Castellaneta intendeva riassegnare le concessioni demaniali marittime sul proprio litorale, accogliendo il ricorso presentato dagli operatori uscenti.

La decisione sui 13 ricorsi segna uno snodo cruciale nella complessa partita della gestione delle spiagge ioniche, da tempo al centro del dibattito nazionale ed europeo sull'applicazione della Direttiva Bolkestein.

La vicenda affonda le sue radici nella necessità  da parte del Comune di adeguarsi ai pronunciamenti della giustizia amministrativa e avviare le evidenze pubbliche per la selezione dei nuovi concessionari.

Tuttavia, proprio sui provvedimenti con cui il Comune di Castellaneta ha dato il via al restyling delle concessioni si è abbattuta la scure del Tar, che ha riscontrato una falla fondamentale nel metodo seguito dalla pubblica amministrazione. Il vizio d'origine risiede nel fatto che le gare sono state bandite in totale assenza del Piano Comunale delle Coste.

Il Comune ha infatti tentato di ridisegnare l'intero assetto del litorale affidandosi a rilievi tecnici interni, anziché seguire il rigoroso iter pianificatorio prescritto dalla legge regionale.

L'approfondita istruttoria svolta nel corso del giudizio ha inoltre rivelato che la perimetrazione dei nuovi lotti presentava lacune operative, difettando di verifiche concrete in merito alla reale disponibilità di accessi pubblici al mare, parcheggi, collegamenti con la viabilità ordinaria e allacci ai servizi essenziali.

Se da un lato l'annullamento dei bandi blocca la ridistribuzione a tavolino delle spiagge e il Comune farà ricorso al Consiglio di Stato, dall'altro la sentenza fissa paletti precisi anche per le pretese della categoria dei concessionari uscenti. I giudici leccesi hanno infatti chiarito che le proroghe tecniche rilasciate nelle more delle gare devono considerarsi valide unicamente per il tempo strettamente necessario a garantire lo svolgimento della stagione balneare, senza che gli operatori possano pretendere estensioni automatiche fino al termine massimo previsto dalle norme nazionali.

Analogamente, la mancata quantificazione preventiva degli indennizzi per le strutture non ammortizzate non costituisce un motivo di illegittimità della gara, spettando al privato l'onere di fornire prove contabili certe sugli investimenti effettuati.

Alla luce del verdetto, al netto come detto dell’esito di un ricorso al Consiglio di Stato, il Comune di Castellaneta si trova ora costretto ad azzerare l'intera procedura e ripartire da capo: prima di poter proporre nuove aste pubbliche per la propria costa, l'amministrazione dovrà necessariamente completare l'iter del Piano Comunale delle Coste ed effettuare uno studio approfondito e sostenibile dello stato del litorale.

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