Il centro storico di Castellaneta (vico Muricello)
Sgomberare immobili comunali per realizzare un albergo non è un atto legittimo. Lo ha stabilito il Tar di Lecce accogliendo il ricorso di alcuni cittadini di Castellaneta, assistiti dall'avvocato Paolo Clemente, che avevano impugnato le ordinanze emesse a fine novembre 2025 per liberare alcuni edifici del centro storico.
Nella sentenza emessa dai magistrati amministrativi, invece, si legge innanzitutto che quell'immobile non è da considerare un bene del «patrimonio indisponibile» visto che per essere considerato tale è necessario, tra le altre cose, che sia destinato a «pubblico servizio», ma soprattutto che grazie ai documenti presentati nel corso del procedimento proprio dal Comune di Castellaneta, è emersa l'intenzione dell'ente di realizzare una struttura alberghiera.
Per i giudici «una simile destinazione non appare per nulla coerente con la funzionalizzazione del bene a “pubblico servizio”, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza, né analoga funzionalizzazione può ricavarsi dalla presenza di un mero interesse pubblicistico nell’esecuzione dell’opera ovvero dall’impiego di denaro pubblico per sostenere ed eseguire detta attività di risanamento».
Insomma per il Tar non basta l'impiego di fondi pubblici per dimostrare che la finalità sia quella di dare vita a un servizio pubblico.
E così, la giustizia amministrativa ha fermato i cosiddetti «Sgomberi di Natale» come furono ribattezzati quando la notizia si diffuse scatenando un acceso scontro politico e sociale attorno al futuro degli alloggi situati tra vico Muricello, vico Cozzariello, vico Montemurro e l'ex residence San Giovanni.
L'iniziativa aveva immediatamente provocato le proteste delle opposizioni politiche che avevano invocato maggiore umanità per i nuclei familiari in difficoltà durante il periodo invernale, mentre l'amministrazione aveva difeso la propria linea parlando di strumentalizzazioni e ribadendo l'attenzione verso le fasce fragili.
Entrando nel merito dei ricorsi presentati dai residenti, il Tar ha evidenziato che l'amministrazione non è riuscita a dimostrare in giudizio la reale natura di patrimonio indisponibile e la specifica destinazione a pubblico servizio degli immobili, presupposti come detto indispensabili per giustificare l'uso di poteri autoritativi e sgomberi amministrativi diretti, i quali avrebbero eventualmente richiesto il ricorso agli ordinari strumenti civilistici.
Il tribunale amministrativo ha inoltre provveduto a compensare integralmente le spese di lite tra le parti e a confermare l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, liquidando i relativi compensi professionali in favore del difensore a carico dell'Erario.
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