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«LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI CONSORZI DI BONIFICA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA ALLA SOGET»

«LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI CONSORZI DI BONIFICA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA ALLA SOGET» «LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI CONSORZI DI BONIFICA NON PUÒ ESSERE AFFIDATA ALLA SOGET» | © Castellaneta

Il 25 luglio scorso, i consiglieri regionali Galante e Casili, entrambi in forza al Movimento 5 Stelle, hanno presentato un'interrogazione all'assessore regionale all'Agricoltura, sulla "carenza di legittimazione della Soget per la riscossione dei tributi dovuti ai consorzi di bonifica Arneo, Apulia e Tara."



Ecco il testo integrale dell'interrogazione:

Premesso che

- l’art.21 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, norma di riordino organico sulla bonifica, recita: “alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette”;
- risulta che i Consorzi di Bonifica “Stornara e Tara”, “Arneo” e “Terre d’Apulia”, utilizzano per la riscossione delle proprie entrate la società SO.G.E.T. P.I. 01807790686;
- occorre in realtà distinguere tra la SO.G.E.T. S.p.A. P.I. 01807790686 (d’ora innanzi SO.G.E.T.) e la SO.G.E.T. Riscossioni S.p.A. P.I. 00274230945, ora EQUITALIA SUD S.p.A. (d’ora innanzi Equitalia);
- in particolare, a seguito di scorporo di ramo d’azienda SO.G.E.T. Riscossioni S.p.a con P.I 00274230945 ora EQUITALIA, in data 09/11/2006 è stata costituita una nuova società denominata SO.G.E.T. S.p.a. con P.I. 01807790686, (Società di Gestione Entrate e Tributi), così come previsto dai comma 24-25 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 all’art 3;
- la nuova SO.G.E.T. S.p.a. con P.I. 01807790686 aveva quindi l’obbligo di consegnare all’esattore ex S.O.G.E.T.- RISCOSSIONE S.p.a ora EQUITALIA P.I.00274230945 tutti i ruoli in suo possesso, ad eccezione dei contratti in essere con gli Enti Locali Comuni e Province oggetto di scorporo per legge;
- le entrate dei Consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici non territoriali, hanno natura tributaria e sono equiparabili a quelle erariali, con la conseguenza che le stesse possono essere riscosse esclusivamente da EQUITALIA SPA, all’uopo legittimata;
- conferme in tal senso arrivano anche dalla giurisprudenza di settore (vedasi Comm. Trib. prov. di Cosenza , sez. I, sent. n. 1166 del 26-10-04) e dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Corte di Cassazione sez. VI pen. del 16 maggio 2012, n.18713);
- a quanto risulta la questione in ordine alla legittimazione della SO.GE.T, dopo il varo della legge di riordino della fiscalità con la n. 248/2005, è stata oggetto di una nutrita corrispondenza tra SO.G.E.T., EQUITALIA Sud spa, REGIONE PUGLIA ed altri enti non territoriali, in cui si è evidenziato che: la SO.G.E.T. S.p.A. P.I. 018077906 non poteva riscuotere per conto degli Enti non territoriali;
- da ciò discenderebbe che:
- le somme iscritte nei ruoli emessi ante L. n.248/2005 direttamente dai Consorzi di bonifica ed affidati al C.N.C. in forza dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 26/02/1999 dovevano continuare ad essere gestiti da Riscossioni S.p.a, ora EQUITALIA Sud S.p.A., per effetto del comma 4, lettera a) art. 3 DL 30/09/2005 n° 203 convertito in L. n° 248;
- per i ruoli formatisi successivamente nessuna legittimazione può essere riconosciuta a SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 quand’anche in virtù di un atto concessorio da parte dell’Ente, attesa la carenza ad operare per la riscossione di Enti non territoriali;

Premesso inoltre che

- nell’anno 2014, il consorzio di Bonifica Stornara e Tara con la delibera n.100 del 19.03.2014 ha affidato alla SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 la esazione dei contributi consortili (tributo 630) con esclusione delle altre entrate del consorzio (come i tributi 636, 642, 648, 668, 750) in modo diretto ed in spregio alle norme sugli appalti, richiamando la precedente convenzione sottoscritta da un'altra società cioè la ex SO.G.E.T. Riscossioni S.p.a con P.I 00274230945 ora EQUITALIA in data 05.05.2005, della durata di tre anni scaduta definitivamente il 06.05.2008;
- nella delibera n.100 del 19.03.2014 il consorzio ha stabilito che la SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 riceverà un aggio per la riscossione spontanea pari al 3,80%, superiore a quello previsto per legge per EQUITALIA ed indicato nella convenzione sottoscritta tra il consorzio e l’ex SO.G.E.T. P.I 00274230945 (1%), stabilendo anche un aggio per la riscossione coattiva dell’8%, sempre superiore a quello di EQUITALIA pari al 6%, oltre rimborso spese di procedura a carico del consorzio;
- nella medesima deliberazione viene richiamato l’art. 1 della L. 147/2013, riferito in realtà ad EQUITALIA;
- analoghe considerazioni valgono per gli affidamenti diretti in favore della SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 disposti dai Consorzio di Bonifica dell’ARNEO con delibera Comm. n. 227/2015 e Terre D’APULIA convenzione n. 2609 di rep. del 30/12/2010;
- a conferma di quanto precede il revisore Unico dott. Michele De Chirico nel verbale n. 11 del 12.11.2015 allegato alla D.G.R. n. 2397 del 22.12.2015, ha chiarito che “in occasione delle prossime scadenze convenzionali in merito al concessionario per la riscossione, è auspicabile che l’ente si doti di formulazione contrattuali regolarmente registrate ed articoli i flussi finanziari direttamente nelle casse consortili.”

Considerato quindi che

- risulta che i Consorzi di Bonifica “Stornara e Tara”, “Arneo” e “Terre d’Apulia” si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate della società SO.G.E.T. P.I. 01807790686;
- la SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 negli atti di riscossione dei contributi consortili include anche voci quali aggio, interessi di mora e spese di riscossione, importi in realtà previsti per le imposte erariali e dovuti quindi esclusivamente all’esattore EQUITALIA;
- i Consorzi pare abbiano affidato alla SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686 tale attività di riscossione mediante il solo invio dei ruoli, con ciò violando la normativa sugli appalti pubblici che impone per importi superiori a 40.000,00 euro il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

Interrogano

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia per sapere

- se, una volta accertato che la riscossione delle entrate dei Consorzi Tara, Arneo e Terre d’Apulia per quanto su esposto non poteva e non può essere affidata SO.G.E.T. spa P.I. 01807790686, non ritenga opportuno porre in essere nell’ambito dei poteri di vigilanza di cui all’art. 35 L.R. 4/12 tutte le iniziative propedeutiche e necessarie alla sospensione o revoca di tale illegittimo affidamento.

Redazione ViViCastellaneta

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